Ordine del giorno
Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all’ordine del giorno.
Il Consigliere proponente dà lettura dell’ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque (5) minuti.
Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione,nel tempo limite di quattro (4) minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
Il Presidente del Consiglio può dichiarare, motivando succintamente in merito, improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l’ordine di votazione secondo la presentazione.
L’approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente.
Gli ordini del giorno devono essere discussi entro il quarto Consiglio successivo alla data di presentazione.